STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI EX ALUNNI DEL CONVITTO NAZ. DI ASSISI

 

ART. 1 – Fondazione: il primo gennaio 1952 è stata istituita l’associazione degli ex alunni del Convitto Nazionale di Assisi.

ART. 2 – L’Associazione ha sede legale in Assisi, presso il Convitto Nazionale e sede amministrativa nella città domicilio del Presidente in carica.

ART. 3 – Soci: fanno parte dell’Associazione Soci Ordinari e Soci Straordinari. Sono soci ordinari gli ex convittori che ne fanno già parte e quelli che ne facciano domanda, obbligandosi a rispettare lo Statuto e a versare una contribuzione personale annua nella misura deliberata dall’Assernblea Generale dei Soci.

I soci ordinari dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età hanno la facoltà di continuare a pagare la quota annuale oppure di versare un contributo “una tantum” nella misura minima fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci straordinari i familiari dei soci ed i familiari degli alunni presenti in Convitto che ne facciano domanda.

Sono soci straordinari altresì quelli fra gli ex o attuali insegnanti o educatori, funzionari e dipendenti del Convitto o simpatizzanti che, proposti al Consiglio Direttivo, ottengano l’approvazione unanime di quest’ultimo e accettino di far parte dell’Associazione.

I soci straordinari, al pari di quelli ordinari, s’impegnano a rispettare lo Statuto ed a versare una contribuzione annua nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

È socio di diritto il Rettore pro-tempore del Convitto.

 

ART. 4 – Decadenza: la qualità di socio si perde:

  1. per la morte del socio;
  2. per dimissioni;
  3. per inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, su delibera del Consiglio Direttivo.

 

ART. 5 – Scopi: gli scopi dell’Associazione sono:

  1. tenere saldo e desto il riconoscente affetto degli ex alunni verso il collegio che li ha educati ed avviati alla vita;
  2. tenere vivi ed inestinguibili gli antichi affetti giovanili con i compagni di collegio mercé periodici contatti di frequenti convegni e con un bollettino sociale a carattere periodico da inviarsi gratuitamente a tutti i soci;
  3. svolgere opera di benefico aiuto e di provvidenziale assistenza verso i convittori con patrocinio morale e materiale da esplicarsi, in particolare modo, verso i senza genitori ed i meno fortunati, accrescere e cementare lo spirito di fratellanza e di solidarietà fra tutti gli ex compagni adottando, in casi eccezionali. anche l’intervento economico da parte del Sodalizio in favore di quelli meritevoli di aiuto.

 

ART. 6 – Organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea generale dei soci ordinari;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Collegio Sindacale.

ART. 7 – L’Assemblea Generale dei soci:

  1. determina l’indirizzo dell’azione sociale in rapporto agli scopi fissati dal precedente art. 5;
  2. delibera sull’assunzione di eventuali obbligazioni a carattere oneroso del Sodalizio precisandone le modalità, la durata e le garanzie;
  3. approva i bilanci consuntivi dell’Associazione;

ART. 8 – Consiglio Direttivo:è composto dal Presidente dell’Associazione, dal V. Presidente e da otto consiglieri.

È Vice Presidente di diritto il Rettore pro-tempore del Convitto Nazionale di Assisi.

Collegio Sindacale: è formato da tre membri effettivi e da due supplenti.

ART. 9 – Cariche sociali – durata: ad eccezione del vice Presidente di diritto, rettore pro-tempore dei Convitto, il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale durano in carica un triennio.

ART. 10 – Diritto di voto e di rappresentanza: ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di delibera scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di due altri soci.

Per i suoi lavori l’Assemblea generale elegge un Presidente ed un ufficio di presidenza di due membri che lo coadiuva, di cui uno con funzioni di Segretario.

 

ART. 11 – Adunanze e Convegni Generali: l’adunanza generale dei soci ed il convegno annuale si svolgono, di norma, nella prima domenica di settembre di ogni anno, nella sede del Convitto di Assisi. Il Collegio, nei limiti delle sue possibilità e su una base di una quota di pagamento da stabilirsi di anno in anno, offre ospitalità – per la durata del Convegno – ai soci ordinari e straordinari.

 

ART. 12 – Validità delle delibere: nell’adunanza generale dei soci ordinari, in occasione del Convegno annuale in Assisi, le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti (metà più uno) se in prima convocazione.

In eventuale seconda convocazione – che può essere indetta nella stessa giornata e nello stesso luogo della prima – le deliberazioni prese sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata o seduta. La forma di votazione sarà di volta in volta, determinata dall’Assemblea.

 

ART. 13 – Consultazione a mezzo referendum: sulle modifiche dello Statuto o su argomenti di particolare importanza. quando lo richiedono per iscritto al Presidente, almeno un terzo dei soci ordinari, può essere indetto un referendum mediante pubblicazione sul Bollettino. I richiedenti dovranno fare autenticare le loro firme ai sensi di legge.

Hanno diritto di partecipare al referendum solo i soci ordinari.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

ART. 14 – Modalità di attuazione del referendum: le operazioni del referendum sono controllate da un notaio. La consultazione avviene a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’esito della votazione del referendum viene accertato dal notaio entro venti giorni dalla scadenza stabilita per il referendum stesso e comunicato dal notaio al Presidente che ne dà notizia ai soci attraverso il Bollettino.

 

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo:

  1. promuove iniziative e provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
  2. compila il bilancio dell’Associazione;
  3. elegge, nel suo seno, un comitato ristretto preposto ad affiancare il Presidente nell’eseguire le deliberazioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  4. decide sulla decadenza dei soci inadempienti agli impegni assunti;
  5. delibera l’erogazione dei premi e dei sussidi ai convittori meritevoli e bisognosi su segnalazione del Rettore nonché eventuali contributi intesi a favorire le attività culturali, ricreative e sportive degli allievi;
  6. valuta la possibilità dell’erogazione dei prestiti agli allievi diplomati che lasciano, il Convitto fissandone le modalità;
  7. assume tutte le decisioni recanti obbligazioni a carico del Sodalizio e tutte le autorizzazioni di firma delle obbligazioni stesse salvo quanto specificatamente previsto al successivo art. 17.

 

ART. 16 – Riunioni: il Consiglio Direttivo si riunisce di norma alla vigilia del Convegno annuale su richiesta del Presidente ed anche nel caso in cui lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. L’ordine del giorno viene redatto dal Presidente e dal vice Presidente. Su di esso il Consiglio può deliberare anche epistolarmente. A parità di voti s’intendono approvale le proposte che ricevono l’approvazione del Presidente.

 

ART. 17 – Il Presidente dell’associazione; presiede il Consiglio Direttivo; rappresenta legalmente il Sodalizio; ne firma gli atti; esercita le altre attribuzioni stabilite dallo Statuto e provvede – unita- mente al comitato ristretto dei consiglieri – a dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo adottando – in caso d’urgenza – provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo rettifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva.

In particolare è autorizzato a riscuotere i fondi di cui al successivo art. 20 ed a rilasciarne quietanza, è autorizzato ad intrattenere nella sede amministrativa dell’Associazione. prevista dall’art. 2 del presente Statuto, rapporti di deposito in conto corrente con gli Istituti di Credito e l’Amministrazione postale ed a compiere tutte le operazioni di apertura, di deposito, di prelevamento e di chiusura sui conti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente.

ART. 18 – Collegio sindacale; assiste alle sedute dell’Assemblea Generale dei soci e del Consiglio Direttivo; vigila e controlla gli atti contabili dell’Associazione ed il rendiconto dell’esercizio finanziario, redigendo una breve relazione.

ART. 19 – Esercizio finanziario: l’esercizio finanziario dell’Associazione ha decorrenza dal primo luglio di ogni anno al trenta giugno dell’anno successivo.

ART. 20 – Fondi: i fondi dell’Associazione sono costituiti:

  1. dalle quote sociali dei soci ordinari e straordinari;
  2. dalle quote volontarie per il fondo prestiti agli allievi diplomati che lasciano il Convitto;
  3. da qualunque altra elargizione di qualsiasi natura, da chiunque fatta, Ente o persona, a favore dell’Associazione.

ART. 21 – Amministrazione: è affidata al Presidente la gestione dell’Associazione e la detenzione dei fondi.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare uno o più incarichi attinenti la gestione e la detenzione dei fondi ad uno o più soci. In tal caso il socio o i soci a ciò preposti sono ammessi, con voto consultivo, in seno al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono tenuti a fornire all’Assemblea generale dei soci un dettagliato rendiconto finanziario – controllato ed approvato dal Collegio sindacale – della gestione.

Tutti gli incarichi inerenti all’Associazione sono completamente gratuiti.

Tuttavia al Presidente, ai consiglieri, ai sindaci, al segretario del Consiglio Direttivo, ai soci investiti di particolari incarichi, il Consiglio Direttivo potrà deliberare speciali gettoni di presenza, aventi esclusivamente natura di rimborso spese.